In allegato la circolare dell'Ufficio legislativo del Ministero Pubblica Amministrazione con i chiarimenti sul Decreto Legge n. 108 del 26.06.2026
Si riportano i punti essenziali, con invito a leggere attentamente tutta la circolare allegata al presente avviso
Il documento d’identità in formato cartaceo, potrà continuare ad essere utilizzato sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v.
Casi esemplificativi di uso: esercitare diritti fondamentali; ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; rapportarsi con la pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici; ricevere posta e atti giudiziari; ritirare o depositare denaro in banca, alle poste o presso istituti finanziari.
Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) alcuni dei quali ancora rilasciati in formato cartaceo, oltre ovviamente al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/06/26/26G00133/SG